Art. 1. L’Associazione sportiva denominata “MONTAGNA AMICA”, più avanti chiamata per brevità l’Associazione, è costituita ai sensi di Legge e persegue il fine esclusivo della divulgazione dei diversi aspetti e valori dell’ambiente naturale della montagna, rivolgendosi a tutte le persone e in modo particolare a giovani e soggetti svantaggiati.